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Statuto Comunale

Lo statuto è il documento che definisce organi, compiti e modalità di funzionamento dell’Ente comunale. Contiene le attribuzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.

Descrizione

Lo statuto è il documento che definisce organi, compiti e modalità di funzionamento dell’Ente comunale. Contiene le attribuzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.

Tipologia

Atto normativo

Numero protocollo

1 del 29 marzo 2023

Formati disponibili

Pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Documenti

Statuto Comunale
PDF 451,3K

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

Art. 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi.

Ultima modifica: mercoledì, 29 marzo 2023

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