Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione provinciale o comunale, il richiedente deve presentare apposite domande, in bollo, indirizzate al Sindaco: a) per ottenere il parere sul progetto (art. 141, 1° comma, lett. a) del Reg. T.U.L.P.S.) b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza Tali procedure debbono essere attivate in caso di nuova apertura o per la variazione dello stato esistente di un locale di pubblico spettacolo. Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica. Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di un tecnico abilitato. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiederà l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90. LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE I progetti dei locali e degli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, salvo che per gli allestimenti temporanei, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli. Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri , il quale con una "relazione tecnica" attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nonché - con esclusione per le attività temporanee - la conformità al progetto approvato dalla Commissione di Vigilanza e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità al parere di prevenzione incendi espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 2 del DPR 37/98. Il controllo della relazione tecnica e delle eventuali certificazioni allegate è di competenza del tecnico comunale ALLESTIMENTI TEMPORANEI RIPETITIVI L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature ha validità di due anni dalla data di conclusione dell'ultima manifestazione verificata, fatto salvo il caso in cui la Commissione di Vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata. Nei casi di cui al comma precedente, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, per le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici soggette a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare la documentazione certificativa elencata nelle linee guida predisposte. Nei medesimi casi di cui al comma 1, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base ad un criterio fissato dalla Commissione.