Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS
L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro
Di cui all'art. 110, Comma 6 del TULPS (R.D. n. 773/1931), collocati in altre tipologie di esercizi.
- Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto),
- Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.)
L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.
Dispone inoltre l’obbligo di esposizione all’esterno del locale del cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi e la tabella dei giochi leciti all’interno del locale. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.
Per una maggiore informazione SCARICA l’ordinanza emanata dal Sindaco e il relativo Regolamento. Inoltre scarica la tabella dei giochi proibiti da esporre nel locale. Per chiedere informazioni rivolgersi all’ufficio commercio negli orari di sportello al pubblico oppure telefonando al numero 0438-466122